Art. 2.
(Definizione).

      1. Ai fini della presente legge, si definisce collaboratore parlamentare colui il quale svolge una o più delle seguenti attività in favore di uno o più parlamentari:

          a) organizzazione e coordinamento della segreteria politica del parlamentare presso la Camera dei deputati o presso il Senato della Repubblica;

          b) organizzazione e coordinamento dell'ufficio legislativo;

          c) analisi delle proposte di legge e dei disegni di legge all'esame del Parlamento ed elaborazione di testi legislativi;

          d) redazione di ricerche, rapporti, relazioni, emendamenti, ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo;

          e) gestione delle relazioni esterne e dei rapporti con la stampa e i mezzi d'informazione;

          f) svolgimento di compiti, funzioni e iniziative inerenti al mandato parlamentare.

 

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